Fideiussione: differenze tra le versioni

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{{quote|La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.|articolo 1936, ''[[Codice Civile]]''}}
Nel [[diritto italiano]] la '''fideiussione''' è il [[Negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''«È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[Promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'[[obbligazione]] altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza»''.
 
==Storia==
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Sostituirà col tempo la [[fidepromissio]] e la [[sponsio]], che a loro volta avevano preso il posto dei [[vades]] e [[praedes]].
 
==Caratteristiche==
Nel [[diritto italiano]] la '''fideiussione''' è il [[Negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''«È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[Promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'[[obbligazione]] altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza»''.
 
== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==