La '''rappresentanza''', in '''[[diritto civile''',]] è il [[potere (diritto)|potere]] di agire ''per conto altrui'': unaun parte[[soggetto giuridico]], detto il ''rappresentante'', si sostituisce ad un'altraaltro, detto il ''rappresentato'' (o, più raramente, ''dominus''), per il compimento di uno o più [[atto giuridico|atti giuridici]].
In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei c.d. '''atti personalissimi''': ad esempio, il [[testamento]] o, in generale, i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]].
La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice '''messo''' (detto anche portavoce o, in latino, ''nuncius''), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il messo si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).
=== Tipi di rappresentanza ===
* Nella rappresentanza '''diretta''', il rappresentante pone in essere un'[[negozio giuridico|attività negoziale]] (eventualmente anche con [[terzo|terzi]]) spendendo il nome del rappresentato (''contemplatio domini''). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula '''in nome e per conto''' del rappresentato.
* Nella rappresentanza '''indiretta''' (o anche ''impropria''), il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula '''per conto''' (ma non ''in nome'') del rappresentato.
* Nella rappresentanza '''organica''' (o ''istituzionale''), il rappresentante ha funzione di ''[[organo (diritto)|organo esterno]]'' di una [[persona giuridica]] (o [[ente di fatto]]) ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella [[legge]] o nello [[statuto]] dell'ente in questione.
=== Fonti della rappresentanza ===
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[codice civile]]) sono due:
#la '''[[legge]]''', che dà vita alla rappresentanza c.d. '''legale''' o '''necessaria''' (si pensi al caso dei [[genitore|genitori]] del [[minore]], del [[tutore]], del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
#l'interessato, attraverso il conferimento di una ''[[procura]]''. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza c.d. '''volontaria'''.
=== Rappresentanza senza poteri, procura apparente ===
Secondo alcuni autori, la rappresentanza indiretta non sarebbe vera e propria rappresentanza, ma una semplice ''[[interposizione di persona|interposizione reale di persona]]'' (detta anche ''interposizione gestoria'').
La rappresentanza '''organica''', invece, avrebbe caratteristiche specifiche a causa delle differenze strutturali che sussistono fra un '''organo''' di una persona giuridica (o ente di fatto) ed un '''rappresentante'''. Infatti, il [[contratto]] stipulato da una [[persona giuridica]] (o un ente di fatto) è un [[atto giuridico|atto]] espressione della volontà stessa della persona giuridica, e non del suo rappresentante.
=== Voci correlate ===
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