Fideiussione: differenze tra le versioni
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La '''Fideiussione''' è il [[negozio giuridico]] tramite il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza''.
== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio. Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).
== Sottotipi fideiussiori ==
La fideiussione può essere distinta in solidale e con beneficio d'escussione.
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