Fideiussione: differenze tra le versioni

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== Sottotipi fideiussiori ==
La fideiussione può essere distinta in solidale e con beneficio d'escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'''eadem res debita'' è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'dempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 c.c.
Se, dunque, non v'è dubbio che nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore possa agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fiudeiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa.
Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
 
== La fideiussione per una obbligazione futura ==
La fideiussione è stata, dalla pratica bancaria, notevolmente modificata, tanto da non essere più del tutto riconducibile al tipo legale. La cd. fideiussione ''omnibus'' è, infatti, una garanzia personale atipica, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. solo in quanto compatibili con la causa di tale atipico negozio.
La f.o. si caratterizza per la presenza di due clausole: una, detta a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), ed un'altra denominata "clausola estensiva". La prima stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertineti al debito garantito; la seconda estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.
La clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che a rigore questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggiorità è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.
La clausola cd. estensiva è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinbamento, ma ciò solo grazie all'intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l'importo massimo della garanzia.
Prima di quell'anno le Banche (sostenute da un'incredibile giurisprudenza della Cassazione) difendevano la validità anche delle f.o. ''senza limite d'importo''. Si trattava di un vero e proprio "mostro" giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch'egli potesse fare alcunchè per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro (ed ai limiti dell'insubordinazione) tra la giurisprudenza di merito - che negava validità a questi contratti - e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva con argomenti davvero discutibili) intervenne il legislatore escludendo d'imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell'importo massimo garantito.
 
 
 
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