Fideiussione: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 13:
La fideiussione è stata, dalla pratica bancaria, notevolmente modificata, tanto da non essere più del tutto riconducibile al tipo legale. La cd. fideiussione ''omnibus'' è, infatti, una garanzia personale atipica, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. solo in quanto compatibili con la causa di tale atipico negozio.
La f.o. si caratterizza per la presenza di due clausole: una, detta a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), ed un'altra denominata "clausola estensiva". La prima stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertineti al debito garantito; la seconda estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.
La clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.
La clausola cd. estensiva è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinbamento, ma ciò solo grazie all'intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l'importo massimo della garanzia.
Prima di quell'anno le
|