Amianto: differenze tra le versioni
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== Divieto d'uso in Italia ==
L'impiego dell'amianto è fuori legge in [[Italia]] dal [[1992]]. La [[legge ordinaria|legge]] n. 257 del 1992,<ref>Pubblicata in Suppl. Ord. n. 64 alla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazz. Uff.]] n. 87, Serie Generale, Parte Prima del 13.4.92.</ref> oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto.
==Risarcimento del danno== La citata legge, all'art. 13 [[Immagine:Asbestos fibres.jpg|thumb|left|200px| Fibre di amianto.]]
In seguito alla normativa indicata, nel [[1995]] venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l'[[INAIL]] per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l'INAIL procedeva all'accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite la cosiddetta CONTARP (Consulenza Tecnica di Accertamento dei Rischi Professionali); sulla base della mappa del rischio così predisposta e dei [[curriculum|curricula]] professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati agli stessi gli attestati dell'eventuale periodo di avvenuta esposizione all'amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con [[decreto interministeriale]] del [[27 ottobre]] [[2004]], adottato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326 del [[2003]], che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%.
<!-- Prima degli [[Anni 1980|anni ottanta]], tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, ed il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio.{{citazione necessaria}} Nello specifico del settore marittimo, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi. -->
Il singolo lavoratore può però incontrare severe difficoltà nel documentare in sede amministrativa la propria esposizione all'amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso ad un accertamento giudiziale.
Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato è stata sottoposta ad un termine di [[decadenza]] di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, scaduto inutilmente il quale l'[[azione (diritto)|azione giudiziaria]] non è più proponibile. Il [[risarcimento del danno]] per un'esposizione all'amianto avviene tramite la pensione di invalidità, o con un'indennità che il datore paga ''una tantum'', al momento della cessazione del [[rapporto di lavoro]].
In questo caso, la questione è risolta per via extragiudiziale, con una [[transazione]] economica. Al lavoratore è chiesto di firmare una prova liberatoria a favore del datore, con la quale dichiara che nulla poteva essere fatto per impedire l'esposizione all'amianto: la liberatoria solleva il datore da qualunque responsabilità, civile e penale, in caso di successiva malattia e morte, e da ulteriori richieste di risarcimento danni.
Talora, la transazione è accompagnata da una [[clausola]] di segretezza, che vincola chi sottoscrive a non denunciare il fatto alle autorità e alla stampa. Gli effetti civili e penali sono analoghi alla violazione di un [[segreto industriale]].
== Malattie professionali: dati statistici ==
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