Termine (diritto): differenze tra le versioni

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* termine ''perentorio'', allorché fa venire meno il [[potere (diritto)|potere]] di emanare un atto (''decadenza''), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[validità (diritto)|invalido]];
* termine ''dilatorio'', allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi invalido;
* termine ''ordinatorio'' (o ''accelleratorioacceleratorio'') allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
 
Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonché negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (''termine legale'') o da una clausola inserita nell'atto stesso.