Colpa (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{stub diritto}}
La '''colpa''' è un atto commesso volontarimanete dall'agente caratterizzato dalla mancanza di volontà di un certo evento, carattere proprio del [[dolo (diritto)|dolo]].
 
==Diritto penale==
Riga 9 ⟶ 10:
===Struttura===
 
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato, si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]]. La sua struttura è anzitutto definita in maniera '''<u>negativa'''<u>: l'[[evento]] criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. E' comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purchè alla sua prospettazione non segua la volizione (è discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi certo dello stesso).
 
Secondariamente la colpa presenta un elemento '''<u>positivo'''</u>, l'agire negligente, inteso in senso ampio. La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
 
===Specie della colpa===