Azione generale d'arricchimento: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 1:
'''L'art.azione 2041generale deldi [[codicearricchimennto''' civile]]è fissa, comeil principio generale, quelloin perbase ilal quale chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti dell'arricchimento conseguito, ad indennizzare chi ha subito la correlata diminuzione patrimoniale. L'ingiustificato arricchimento è dunque fonte legale di obbligazioni.
 
==Diritto italiano==
In diritto italiano il principio è regolato dall'art 2041 del [[Codice civile]]
 
==Storia==