Ordini non nazionali: differenze tra le versioni

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==Gli Ordini non nazionali nella dottrina e nella giurisprudenza==
 
Sia nella relazione al Parlamento, per la presentazione del progetto della legge 151, che nella dottrina -elaborata in conseguenza della entrata in vigore e problematica applicazione della XIII disposizione, citata, della Costituzione nonchè per le numerose sentenze (con complicatissime procedere di accertamento, quasi mai esperite in periodo regio) che dovettero essere pronunciate da Preture, Tribunali, Corti di Appello e finanche dalla Cassazione- fu chiarito che '''l'Ordine non nazionale è quello appartenente al patrimonio araldico delle dinastie ex regnanti, eccettuate quelle debellate.'''Molte furono anche le disquisizioni su chi dovesse essere il titolare legittimo delle rispettive Fons honorum e sulle procedure per individuarlo quando la titolarità fosse oggetto di disputa o di controversia. Al riguardo, tenuto presente il prevalente pensiero dei più autorevoli esperti della materia e di alcune curiose pronuncie giudiziarie (di Corti repubblicane che giudicavano ormai in nome del popolo italiano e non più in nome del sovrano) venne a più riprese affermato che titolare della '''Fons honorum -ovvero della potestà di conferire titoli nobiliari e cavallereschi-''' doveva essere '''colui che legittimamente era posto a capo della casa dinastica ex regnante, quale discendente immediato e diretto del sovrano spodestato (c.d. principe ereditario), secondo le leggi che regolavano la successione dinastica al momento in cui il sovrano spodestato era in carica'''. E lo stesso principio vale per i discendenti a venire. Del tutto '''irrilevanti, per il diritto pubblico, sono le eventuali modifiche che i discendenti del sovrano spodestato dovessero apportare nel tempo alle norme sulla successione od agli statuti nobiliari o degli ordini cavallereschi''', i cui titoli hanno contenuti meramente onorifici e di diritto privato, ove previsto dagli ordinamenti dei vari stati. Due interventi giurisprudenziali molto importanti in tema di Ordini non nazionali sono rappresentati da '''due''' '''pronuncie della 1^ Sezione del Consiglio di Stato''': rispettivamente il '''Parere n. 1869 del 26 novembre 1981 avente per oggetto il ricoscimento di istituzione cavalleresca "non nazionale" dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio''' [conferito dal capo (dell'epoca, oggi deceduto) della casa dei Borbone delle due Sicilie: Ferdinando Maria, Duca di Castro e Duca di Calabria], nonchè il '''parereParere n. 813/2001 avente per oggetto la possibilità di autorizzare l'uso in Italia delle distinzioni cavalleresche dell'Ordine della Corona di Ferro.'''
 
(continua)
 
==Bibliografia==