Convivenza (antica Roma): differenze tra le versioni
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Anche ai membri del [[senato romano|senato]] era proibito contrarre matrimoni con [[liberto|liberti]] <ref>''Dig.'', XXIII, 2, 44</ref> ma potevano adottare come altri la convivenza che però comportava la conseguenza che i figli nati dall'unione sarebbero stati considerati illegittimi e quindi in una condizione sociale disagiata.
Giuristi come [[Ulpiano]] ritenevano questa situazione un'offesa soprattutto per la madre e quindi sostenevano che l'unica differenza tra una [[moglie]] e una concubina di un senatore dovesse essere unicamente la ''dignitas'' della donna.<ref>''Dig.'', XXXII, 49, 4</ref>
Caso assai raro era quello di una donna della classe senatoriale concubina di un liberto.
Il concubinato era imposto anche a quelle donne esercitanti mestieri diffamanti come le [[lupanare|prostitute]], le attrici e le ostesse (spesso tenutarie di [[bordello|bordelli]] annessi all'osteria) che non potevano contrarre
Poteva anche accadere che ricorresse alla convivenza un [[vedovo]],
In tutti questi casi di convivenza non si violava il carattere monogamico dell'unione informale condizione che non poteva essere lecitamente associata al matrimonio legale <ref>Paul., II, 20, 1</ref>
==La convivenza degli schiavi e dei liberti==
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