{{vedi anche|Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus}}
Nell'ultima parte del Defensor Minor si trova quel ''Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus'' che Marsilio compilò in occasione del Divorzio di [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]]. Attorno al 1341 le relazioni tra i coniugi [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]] erano tanto insostenibili che la sposa preferì fuggire. Intervenne l'[[Imperatore]], imparentato con la sposa, e progettò il matrimonio tra la fuggitiva e [[Ludovico di Brandeburgo]] ma a ciò ostava il precedente matrimonio ed alcuni legami di sangue.
[[Immagine:Stemma-Benedetto-XII.jpg|200px|right|thumb|Stemma di Benedetto XII]]
Tutto ciò sarebbe stato superato da una particolare dispensa di Papa [[Benedetto XII]], resa impossibile, tuttavia, dai cattivi rapporti che intercorrevano tra il [[Papa]] e l'[[Imperatore]]. La soluzione poteva essere solo radicale come drastica fu la decisione, che forse subì l'influenza di Marsilio. L'imperatore sciolse, sic et simpliciter, il precedente matrimonio e dichiarò dispensato ogni ulteriore impedimento facendo celebrare il nuovo matrimonio nonostante la ferma opposizione del [[Papa]]. Questi sono i precedenti storici del trattato dove Marsilio individua chi deve decidere in materia di divorzio e di impedimenti di consanguineità.<Br/>
Sulle cause del divorzio alla Chiesa spetta giudicare soltanto in linea astratta mentre la decisione pratica spetta dallo Stato e da esso resa esecutiva.
Per quanto riguarda gli impedimenti di consanguineità questi non sono previsti dai sacri testi che, fra l'altro, arrivano ad ammettere il matrimonio tra fratelli e sorelle. Essi sono di competenza dalla legge civile in quanto da essa devono essere determinati e su di essi decide soltanto il potere civile. D'altra parte, se l'impedimento fosse di natura divina nemmeno il Papa potrebbe eliminarlo.