Fideiussione: differenze tra le versioni
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{{Controlcopy|motivo=sembra uguale a http://www.finanziamenti-fideiussioni.com/fideiussione/fideiussione-codice-civile.html|firma='''[[Utente:dinwath|∂inω∀tħ]]''' <sup>([[Discussioni_utente:dinwath|parlami]])</sup>|argomento=diritto|mese=agosto 2008}}
Nel [[diritto romano]], la '''fideiussione''' è il [[Negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] italiano all'art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza».
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