Segreto statistico: differenze tra le versioni

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(vedasi [[SISTAN]]):
 
 
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'''Art.9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico'''
 
''1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.''
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche
 
comprese nel programma statistico nazionale da parte degli
''2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.''
uffici di statistica non possono essere esternati se non in
forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento relativamente a persone identificabili e possono
essere utilizzati solo per scopi statistici.
 
''3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art.17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.''
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati
o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalià
che rendano non identificabili gli interessati ad alcun
soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio
della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non
possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente
gli interessati.
 
''4.[...]''
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione
nella quale è inserito l'ufficio di statistica può,
sentito il comitato di cui all'art.17, chiedere al
Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad
estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
 
4.[...]
</i>
 
Il terzo comma dell'art.10 del DL n.281 del 30 luglio 1999
''Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica'' (previsto dalla Legge 675/1996, detta erroneamente ''[[Legge sulla privacy]]''), specifica inoltre che
per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica''
(previsto dalla Legge 675/1996, detta erroneamente ''[[Legge sulla privacy]]''),
specifica inoltre che
 
:''I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.''
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decreto, all'art.7, si può notare come il ''trattamento
per scopi [[storia|storici]]'' preveda una precisazione, ovvero che
''I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi <u>sfavorevoli</u> all'interessato,[...]'', pertanto possono essere usati per adottare provvedimenti ''favorevoli'' all'interessato.
<i>I dati personali raccolti per scopi storici
non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi <u>sfavorevoli</u>
all'interessato,[...]</i>, pertanto possono essere usati
per adottare provvedimenti ''favorevoli'' all'interessato.
 
Tale differenzazione è piuttosto sensata: i dati storici