Constitutio romana: differenze tra le versioni

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La '''Constitutio romana''' è uno statuto, emanato nell'annoil giorno 11 novembre dell'[[824]] da [[Lotario I]], re d'Italia e primogenito dell'imperatore [[Ludovico il Pio]], mediante il quale venivano regolate le relazioni fra la [[Dinastia carolingia|monarchia carolingia]], il [[papato]], e i sudditi romani di quest'ultimo. La Constitutio romana, accettata da [[Papa Eugenio II]], fu revocata sessant'anni più tardi, tramite decreto, da [[Papa Marino I]].
 
==I precedentiAntefatti==
Lotario, ricevuta la corona di re d'Italia e associato dal padre al governo dell'impero, si era recato a Roma una prima volta nella primavera dell'[[823]] per ricevere la consacrazione a coimperatore dall'allora [[Papa Pasquale I]]. Nella sua visita aveva allacciato rapporti con parte dell'aristocrazia romana, insofferente all'autorità papale, assicurandosi nel contempo una notevole popolarità presso le classi più umili della [[Roma|Città eterna]]. Intravista la possibilità di rinsaldare il potere imperiale su quello che veniva ancora denominato [[Ducato romano]], legandolo ancor più al [[Regnum Italiae]] e all'[[Impero carolingio|Impero]], aveva approfittato della lotta per il potere fra il nuovo papa designato, Eugenio, e il capopopolo Zinzinno, per tornare nuovamente a Roma nell'autunno dell'anno successivo erigendosi ad arbitro nella contesa. Lotario prese le parti di Eugenio che pagò l'appoggio imperiale accettando uno statuto, noto come Constitutio romana, che riaffermava la protezione dell'Impero al papato, ma anche la possibilità da parte imperiale di esercitare in vario modo una forma di controlo nei confronti del nascente Stato della Chiesa, vincolandolo ancora più strettamente all'Impero.
 
==Contenuti dellodella statutoConstitutio==
La Constitutio romana, redatta in latino, si articolava in nove punti, o paragrafi, che regolavano:
* L'amministrazione della giustizia, che doveva tener conto delle origini e consuetudini delle genti, non latine e di condizione non servile, sottoposte all'autorità papale. Il diritto salico e quello longobardo si vennero in tal modo ad affiancare a quello romano, fino ad allora utilizzato in forma quasi esclusiva nei tribunali
* l'elezione papale, che doveva restare una prerogativa di una ristretta cerchia di nobili e di alti prelati romani. Per coloro che avessero esercitato tale prerogativa senza averne diritto, era prevista la pena dell'esilio
* i rapporti fra il papa e i propri sudditi, tenuti questi ultimi per legge a giurare obbedienza al pontefice, che ottenne pertanto il pieno riconoscimento dei propri poteri temporali