Adrogatio: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 5:
{{A|decontestualizzato, si parla di diritto romano?|diritto|febbraio 2009}}
Nel [[diritto romano]] l<nowiki>'</nowiki>'''''adrogatio''''' (tradotta in [[lingua italiana|italiano]] con il disusato ''arrogazione'') era un istituto del [[diritto di famiglia]] mediante il quale un [[cittadino]] poteva assumere sotto la propria ''[[potestas]]'' un altro cittadino libero consenziente, il quale ne diveniva pertanto [[filiusfamilias]]
L'istituto è nettamente distinto da quello dell'''[[adozione|adoptio]]'' anche per il requisito di libertà da altre potestà genitoriali o tutorali richiesto all'adrogato, che doveva essere ''sui iuris'', appunto non soggetto ad alcuna limitazione della sua piena condizione di uomo libero. In ogni caso una definizione efficace viene da [[Gellio]]:
L'istituto è considerato da molti studiosi come ben precedente all'istituto dell'adozione propriamente detta, e lo si riscontra di età anteriore a quella dell'emanazione della [[legge delle XII tavole]].▼
{{quote|''Cum in alienam familiam inque liberorum locum extranei sumuntur, aut per praetorem fit aut per populum. Quod per praetorem fit, "adoptatio" dicitur, quod per populum, "arrogatio"''|[[Gellio]], ''[[Noctes Atticae]]'', V.19.1-13}}
La definizione di Gellio è del resto assai prossima a quella datane da [[Gaio]]:
{{quote|''Adoptio autem duobus modis fit, aut populi auctoritate, aut imperio magistratus, veluti praetoris.<br />Populi auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt; quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an velit eum quem adoptaturus sit iustum sibi filium esse; et is qui adoptatur rogatur, an id fieri patiatur; et populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus adoptamus eos qui in protestate parentum sunt, sive primum gradum liberorum optineat, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis pronepos proneptis''|[[Gaio]], Institutiones, I.98-107}}
▲L'istituto è considerato da molti studiosi come ben precedente all'istituto dell'adozione propriamente detta, e lo si riscontra di età anteriore a quella dell'emanazione della [[legge delle XII tavole]]<ref>[[Pietro Bonfante]], ''Corso di diritto romano'', Giuffré, 1923</ref>.
La condizione dell'adrogato, nel detto necessario requisito dell'essere ''sui iuris'', costituisce una particolarità considerando che la ''patria potestas'' romana era per definizione senza termine, almeno nella fase giuridica nella quale si appalesa l<nowiki>'</nowiki>''adrogatio''. Se infatti solo in una fase successiva le norme si volsero a prevedere forme di uscita dalla ''potestas'', inizialmente questa era perpetua. Anzi, proprio per effetto di questa evoluzione prese corpo l'istituto dell'adozione, peraltro comunque condizionata all'assenso dell'esercente la ''potestas''. Sino a quel momento, perciò, l'unica formula per la quale un ''filius'' potesse passare da una ''familia'' ad un'altra era proprio l'''adrogatio''. E più che un passaggio da una famiglia ad un'altra, si tratta dell'uscita dalla ''familia'' di origine per l'ingresso "''in potestate''" dell'adrogante.
L'adrogato, inoltre, passava a questa potestà insieme con la sua eventuale famiglia propria (coniuge e discendenti), ed a tutti suoi componenti si applicava la ''[[deminutio capitis|capitis deminutio minima]]'' mentre mutava lo ''status familiae''. Fra i tanti effetti dell'atto, la famiglia dell'adrogato assumeva il [[culto]] osservato dall'adrogante ed era tenuta a praticarlo. Proprio questo aspetto, comportante una importante conseguenza di carattere religioso, lo rendeva bisognevole di speciali attenzioni e tutele e le procedure di adrogatio erano perciò seguite dai [[pontefice (storia romana)|pontefici]], che dovevano verificare che non comportasse svantaggio per l'adrogato e che fosse conforme allo ''[[ius sacrum]]''. L'accettazione del culto praticato dall'adrogante comportava inoltre l'atto espresso della ''[[detestatio sacrorum]]'', con il quale l'adrogato rinnegava il culto precedentemente praticato<ref>Fabrizio Daverio, ''Sacrorum detestatio'', in ''Studia et Documenta Historiae et Iuris'', XLV, 1979</ref>.
La qualificazione del passaggio di riscontro popolare, invero, insieme con la sua valutazione giuridica, non è pacifica in dottrina. Le divergenze si riflettono anche sulla valutazione della natura stessa dell'atto, anche considerata la sua evoluzione nel tempo soprattutto in ordine proprio all'intervento del popolo.
Con [[Antonino Pio]] ([[II secolo]]) cadde, per effetto di una sua nota ''epistula'' ai pontefici, il divieto di adrogare i pre-puberi<ref>Nel senso giuridico della pubertà per l'ordinamento romano</ref>; sino a questa decisione infatti potevano essere adrogati solo i ''puberes sui iuris'', dopo l'epistola invece l'adrogabilità fu ammissibile a condizione di stabilire una riserva [[successione|successoria]], una sorta di quota di "legittima" corrispondente ad un quarto del [[patrimonio]] dell'adrogante. Questa legittima, detta ''quarta divi Pii'', sarebbe spettata se l'adrogante fosse morto prima che l'adrogato raggiungesse l'età della ''[[pubertas]]''<ref>Guido Donatuti, ''Contributi allo studio dell'adrogatio impuberis'', Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano, 1961, ISSN 0391-1810</ref><ref>Leoncio Sara Sàenz, ''[http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/2/art/art4.pdf La adrogatio impuberis]''</ref>.
Con [[Diocleziano]] ([[III secolo]]) fu invece consentita l'adrogatio delle femmine, sino ad allora escluse indipendentemente dall'età. Questo imperatore si occupò anche di un grave problema pratico consistente nella mancanza di comizi curiati nelle province dell'Impero, causa dell'impossibilità di ricorrere a questo istituto a distanza da [[Roma]]. Nacque dunque la ''adrogatio ex indulgentia principali'', poi divenuta fonte unica nell'intero territorio soggetto all'Urbe.
Riga 25 ⟶ 28:
== Note ==
<references/>
== Voci correlate ==
*[[Diritto romano]]
*[[Diritto di famiglia]]
*[[Adozione]]
*[[Paterfamilias]]
[[Categoria:Diritto romano]]
[[Categoria:Diritto di famiglia]]
[[de:Adoption (Römisches Reich)]]
[[es:Adrogatio]]
[[hu:Örökbefogadás az ókori Rómában]]
[[nl:Adrogatio]]
[[pt:Adopção em Roma]]
[[zh:古代羅馬的領養制度]]
| |||