Eluana Englaro: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 31:
A livello internazionale, dal punto di vista scientifico e bioetico, sembrerebbe che le interpretazioni prevalenti siano quelle di considerare l'alimentazione e l'idratazione forzata per individui in [[stato vegetativo persistente]] come un accanimento terapeutico <ref> A titolo riassuntivo si consideri la sentenza della Suprema Corte statunitense, per l'analogo caso [[Terri Schiavo]], che afferma che «non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dalla comunità scientifica internazionale»; cit. in {{cita web|url=http://www.crcbcp.com/Bioetica%20ed%20Alimentazione.html |titolo=Bioetica e alimentazione|editore=Consulta regionale campana per la bioetica e le cure palliative |accesso=15-02-2009}}</ref>, mentre in Italia il [[Comitato nazionale di bioetica]] si è espresso (nel 2005) in modo differente ed ambiguo <ref>«Alla luce delle precedenti considerazioni, il CNB ribadisce conclusivamente che:<br />a) la vita umana va considerata un valore indisponibile, indipendentemente dal livello di salute, di percezione della qualità della vita, di autonomia o di capacità di intendere e di volere;<br />b) qualsiasi distinzione tra vite degne e non degne di essere vissute è da considerarsi arbitraria, non potendo la dignità essere attribuita, in modo variabile, in base alle condizioni di esistenza;<br />c) l'idratazione e la nutrizione di pazienti in SVP vanno ordinariamente considerate alla stregua di un sostentamento vitale di base;<br />d) la sospensione dell'idratazione e della nutrizione a carico di pazienti in SVP è da considerare eticamente e giuridicamente lecita sulla base di parametri obiettivi e quando realizzi l'ipotesi di un autentico accanimento terapeutico;<br />e) la predetta sospensione è da considerarsi eticamente e giuridicamente illecita tutte le volte che venga effettuata, non sulla base delle effettive esigenze della persona interessata, bensì sulla base della percezione che altri hanno della qualità della vita del paziente.»; {{cita web|url= http://www.governo.it/bioetica/testi/PEG.pdf |titolo=L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente |editore= Comitato nazionale di bioetica|data=2005|formato=pdf|accesso=15-02-2009}}</ref>.
Riguardo alla decisione sulla sospensione delle terapie da parte di terzi, il Codice di Deontologia Medica, all'articolo 34, afferma che il medico, in assenza di una esplicita manifestazione della volontà del paziente, dovrà comunque tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso (in aderenza
Il caso Englaro ha portato alla luce alcune gravi lacune del sistema giuridico italiano per quanto riguarda vicende bioetiche analoghe, riaprendo il dibattito su una eventuale legge che prenda in considerazione forme di [[testamento biologico]].
|