Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]].
 
La sua struttura è anzitutto definita in maniera <u>'''negativa<u>''':
 
l'[[evento]] criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
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Impostato in tal modo il contenuto della colpa, invece, non ha ragion d'essere la distinzione dottrinaria tra colpa propria ed impropria.
 
Secondariamente la colpa presenta un elemento <u>'''positivo</u>''': la condotta negligente, imprudente ovvero connotata da imperizia.
La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La funzione delle regole è quella di risolvere ex ante situazioni di potenziale conflitto di interesse fra beni tutelati.