Fideiussione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 14:
La f.o. si caratterizza per la presenza di due clausole: una, detta a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), ed un'altra denominata "clausola estensiva". La prima stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertineti al debito garantito; la seconda estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.
La clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.
La clausola cd. estensiva è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinbamentoordinamento, ma ciò solo grazie all'intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l'importo massimo della garanzia.
Prima di quell'anno le banche (sostenute da un'incredibile giurisprudenza della Cassazione) difendevano la validità anche delle f.o. ''senza limite d'importo''. Si trattava di un vero e proprio "mostro" giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch'egli potesse fare alcunchè per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro (ed ai limiti dell'insubordinazione) tra la giurisprudenza di merito - che negava validità a questi contratti - e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva con argomenti davvero discutibili), intervenne il legislatore escludendo d'imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell'importo massimo garantito.