Fideiussione: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 14:
La f.o. si caratterizza per la presenza di due clausole: una, detta a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), ed un'altra denominata "clausola estensiva". La prima stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertineti al debito garantito; la seconda estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.
La clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.
La clausola cd. estensiva è oggi sicuramente compatibile col nostro
Prima di quell'anno le banche (sostenute da un'incredibile giurisprudenza della Cassazione) difendevano la validità anche delle f.o. ''senza limite d'importo''. Si trattava di un vero e proprio "mostro" giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch'egli potesse fare alcunchè per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro (ed ai limiti dell'insubordinazione) tra la giurisprudenza di merito - che negava validità a questi contratti - e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva con argomenti davvero discutibili), intervenne il legislatore escludendo d'imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell'importo massimo garantito.
|