Notaio: differenze tra le versioni

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L'atto rogato è un [[atto pubblico]], in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l'impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell'atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell'identità personale delle parti) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato giudizialmente il reato di [[falso in atto pubblico|falso]].
 
Il notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti ed alla verifica dell'insussistenza di condizioni palesi di [[vizio]] tali da renedererendere la perfezionanda scrittura inefficace, nulla o annullabile. Circa il controllo di [[diritto sostanziale]], vi sono interpretazioni divergenti, sia all'interno che all'esterno della categoria professionale. La [[legge notarile]], del resto, sostiene che ''Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto'' (art. 47) e più volte la [[Corte di Cassazione]] si è pronunziata nel senso di indicare un dovere professionale limitato alla sola indagine sull'effettiva volontà delle parti di contrarre e sulla corrispondenza dell'atto a tale volontà, per come manifestata, esimendo il notaio da responsabilità in ordine all'accertamento delle motivazioni rispettivamente conducenti alla stipula.
 
La corretta condotta del lodevole professionista richiederebbe invero che il notaio, prestando acuta attenzione alle personali soggettive condizioni culturali ed intellettive dei contraenti, si accerti della loro effettiva e concreta comprensione del reale contenuto degli atti che sottoscrivono e della portata delle obbligazioni che assumono.
Non è quindi impropria l'eventuale proposizione di forme o modalità dell'atto differenti da quelle originariamente previste, onde meglio rispondere sia alle aspettative delle parti, sia all'esigenza di precisione ed appropriatezza giuridica generale; non è invece consentito al notaio di debordare su argomenti relativi al carattere squisitamente economico dell'atto, poiché in tale evenienza si configurerebbe un'attività - sia pur estemporanea od anche occasionale - di [[mediazione]], la cui competenza esclusiva è appunto dei mediatori ed è ulteriormente esclusa per incompatibilità dall'art. 2 della legge notarile.
 
La legge in realtà non precisa tipi di atti sui quali il notaio abbia competenza esclusiva (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali), ma si limita ad indicare all'art. 1350 del [[codice civile]] gli atti che obbligatoriamente "''devono farsi per atto pubblico o per [[scrittura privata]], sotto pena di [[nullità]]''", ed all'art. 2643 gli atti che "''si devono rendere pubblici col mezzo della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]''". Il notaio, quando espressamente menzionato, è anzi sempre parificato ai pubblici ufficiali autorizzati alle funzioni di interesse. Vi sono comunque norme procedurali particolari, ad esempio di alcuni uffici delle amministrazioni finanziarie dello stato, che di fatto tale esclusività prevedono, come in materia di trascrizione alla [[Conservatoria dei registri immobiliari]], sebbene il silenzio del codice non confermi affatto che di tali procedure debbano occuparsi solo i notai. Esclusive fattuali si manifestano inoltre in molti casi non ordinari, ad esempio nella raccolta a domicilio di un testamento o per la [[verbalizzazione]] di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioé la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).