Economic Operator Registration and Identification: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
elimino spam
wikificazione
Riga 1:
L''''Economic Operator Registration and Identification''' ([[acronimo]] '''EORI'''), traducibile in ''Registrazione e identificazione dell'operatore economico'', è un codice univoco, assegnato a livello della [[Comunità economica europea]], da utilizzare nei rapporti con le [[Dogana|autorità doganali]] [[Europa|europee]]. Questo sistema, introdotto nell'ambito delle nuove procedure [[informatica|informatizzate]], è previsto entrare definitivamente a regime con il [[1 luglio]] [[2009]].
'''Codice EORI e operazioni di import-export'''
'''==Codice EORI e operazioni di import-export'''==
 
La [[Commissione europea]] ha introdotto, con il Regolamento (CE) n. 312/2009, che modifica le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (reg. (CEE) n. 2454/93), il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che dovrà essere assegnato dagli Stati membri a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone.
 
Per quanto riguarda l'[[Italia]] è stata presa la decisione di assegnare come numero ''EORI'' lo stesso della [[Partita IVA]] preceduto dalla sigla ''IT'' ove possibile o, in alternativa, il numero di [[Codice fiscale]]. La decisione è stata accompagnata dall'apertura di una banca dati automatica con i dati dei soggetti autorizzati che hanno effettuato operazioni con l'estero negli ultimi due anni e la relativa assegnazione del codice EORI. I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale.
Questo numero servirà di riferimento comune nei rapporti tra l’operatore economico e l’autorità doganale in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità.
 
Questo numero servirà di riferimento comune nei rapporti tra l’operatorel'operatore economico e l’autoritàl'autorità doganale in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali diverse e tra queste ultime e le altre autorità.
Sarà l’operatore economico che dovrà presentare la domanda nel suo Stato membro per ottenere il numero EORI che sarà valido in tutta la Comunità.
 
==Voci correlate==
Una volta ottenuto il numero EORI, l’operatore economico sarà obbligato a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sarà richiesto la sua identificazione.
*[[Dogana]]
*[[Operatore Economico Autorizzato]]
*[[Doganalista]]
 
==Collegamenti esterni==
Le nuove disposizioni saranno operative dal 1° luglio 2009.
*[http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms.it/ecustoms.it+cosa+cambia L'EORI sul sito ufficiale della dogana italiana]
 
{{trasporto merci}}
In Italia si è stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo automaticamente al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.
{{Portale|diritto|economia|trasporti}}
 
[[Categoria:Diritto internazionale]]
I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale.
[[Categoria:Diritto tributario]]
 
[[Categoria:Trasporto di merci]]
La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.