CIP6: differenze tra le versioni
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Il '''CIP6''' è una delibera del [[Comitato Interministeriale Prezzi]] adottata il 29 aprile 1992 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°109 del 12 maggio 1992) a seguito della legge n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da [[fonti rinnovabili]] ed "assimilate"
La dizione "''assimilate''" fu aggiunta alla previsione originaria in sede di approvazione del provvedimento per includere fonti di vario tipo, in violazione della normativa europea in materia.
I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette.▼
▲I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette.
==La controversia per la "termovalorizzazione" dei rifiuti==▼
Il valore dell'incentivo CIP6 viene aggiornato trimestralmente ed i valori (in €/MWh) sono pubblicati sul sito del [http://www.gse.it/ GSE] (Gestore Servizi Elettrici). Per il 2° trimestre 2009 l'importo è pari a 65,87 €/MWh
▲==La controversia per le "assimilate" e la "termovalorizzazione" dei rifiuti==
In Italia, le aziende esercenti gli [[inceneritore|inceneritori]] di [[rifiuti]] rivendono l'energia elettrica prodotta a prezzo maggiorato in base alla applicazione del CIP6, considerando il processo di produzione come derivato da fonti rinnovabili.<br/>
È da notare che l'Italia è l'unico paese nel quale viene ritenuta come assimilata alle fonti rinnovabili la produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale ad esempio il [[carbone]] o la combustione dei rifiuti urbani negli inceneritori (c.d. [[termovalorizzazione]]).<br/>
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