Notaio: differenze tra le versioni
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Il '''notaio''' (o, nella dizione antica, tuttora usata, '''notaro''') è un [[libero professionista]] e contemporaneamente un [[pubblico ufficiale]], figura speciale prevista dall'ordinamento per favorire la registrazione capillare degli atti (in genere di [[diritto privato]]) stipulati fra i cittadini, a complemento e strumento, ed in [[delega]] generale, della funzione di [[registro]] provveduta dallo [[stato]].
Nel [[diritto]] [[italia]]no, infatti, secondo quanto recita l'art. 1 della [[legge]] [[16 febbraio]] [[1913]], n. 89 ("legge notarile"), "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro [[pubblica fede]], conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti
== Terminologia ==
L'[[etimologia|etimo]] della [[parola]] "notaio" deriva dal latino "''notare''" ossia "annotare, prender nota". Il notaio è in pratica colui che, per conto dello stato, prende nota dell'avvenuta stipulazione di un [[atto]] e che ne cura la corretta registrazione.
== Funzioni ==
L'atto rogato è un [[atto pubblico]], in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l'impronta del suo sigillo, gli attribuisce ''pubblica fede''; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell'atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell'identità personale delle parti) fa ''piena prova'',
=== Doveri e [[deontologia]] professionali ===
Il notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti ed alla verifica dell'insussistenza di condizioni palesi di [[vizio]]
Non è quindi impropria l'eventuale proposizione di forme o modalità dell'atto differenti da quelle originariamente previste, onde meglio rispondere sia alle aspettative delle parti, sia all'esigenza di precisione ed appropriatezza giuridica generale; non è invece consentito al notaio di debordare su argomenti relativi al carattere squisitamente economico dell'atto, poiché in tale evenienza si configurerebbe un'attività - sia pur estemporanea od anche occasionale - di [[mediazione]], la cui competenza esclusiva è appunto dei mediatori ed è ulteriormente esclusa per incompatibilità dall'art. 2 della legge notarile.▼
▲Non è quindi impropria l'eventuale proposizione di forme o modalità dell'atto differenti da quelle originariamente previste,
=== Competenze ===
La legge in realtà non precisa tipi di atti sui quali il notaio abbia competenza esclusiva (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali), ma si limita ad indicare all'art. 1350 del [[codice civile]] gli atti che obbligatoriamente "''devono farsi per atto pubblico o per [[scrittura privata]], sotto pena di [[nullità]]''", ed all'art. 2643 gli atti che "''si devono rendere pubblici col mezzo della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]''". Il notaio, quando espressamente menzionato, è anzi sempre parificato ai pubblici ufficiali autorizzati alle funzioni di interesse. Vi sono comunque norme procedurali particolari, ad esempio di alcuni uffici delle amministrazioni finanziarie dello stato, che di fatto tale esclusività prevedono, come in materia di trascrizione alla [[Conservatoria dei registri immobiliari]], sebbene il silenzio del codice non confermi affatto che di tali procedure debbano occuparsi solo i notai. Esclusive fattuali si manifestano inoltre in molti casi non ordinari, ad esempio nella raccolta a domicilio di un testamento o per la [[verbalizzazione]] di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioé la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).
== Attività di consulenza ==
Nel tempo, i notai italiani hanno sviluppato un'accessoria attività di [[consulenza]] prestata, ad esempio, per la [[redazione]] di scritture private ordinarie, come il [[contratto preliminare di compravendita]] (''compromesso''); tali consulenze sono propriamente prestate in ordine agli aspetti giuridici degli atti da stipulare, mentre desta qualche non sommessa perplessità la pratica, relativamente diffusa, di prestarne anche in ordine agli aspetti economici, soprattutto quando tali servizi siano forniti ad una delle parti contraende, incrinando la limpidezza del requisito dell'imparzialità del notaio.
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