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==La giurisdizione civile==
Per quanto riguarda la '''[[giurisdizione]]''', Marsilio distingue la legge in divina ed umana, la prima quale manifestazione indipendente da qualsiasi volontà umana e riguardante la condotta dell'uomo in vista della vita ultraterrena, la seconda quale determinazione della volontà del popolo, dotata di potere coattivo e non modificabile da nessun ecclesiastico.
Quanto detto vale anche per il [[Papa]] che nemmeno con i suoi decretali può derogare la legge, manifestazione della sovranità popolare. Identici sono i soggetti a cui le due leggi si riferiscono, ma diverso ne è l'oggetto ed il fine. L'una cerca il bene dell'anima mentre l'altra cura il bene terreno, con la conseguenza che è negato agli ecclesiastici il potere di fare leggi, anche in presenza di un persistente silenzio del legislatore umano. Lo stesso vale per gli emendamenti e le eventuali modifiche, compito questo di esclusiva pertinenza del popolo. L'unica cosa su cui è competente il clero è quella sorta di norme non giuridiche che riguardano la morale e che si risolvono in semplici consigli e che dei consigli hanno l'efficacia.
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