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===Soggetti che effettuano la notifica===
La notificazione degli atti viene eseguita, di prassi, dagli [[Ufficiale giudiziario|Ufficiali Giudiziari]]. A seguito dell'entrata in vigore della legge 53/1994 tale facoltà è stata estesa anche per gli [[avvocati]], abilitati dal proprio [[Ordine degli avvocati|consiglio dell'ordine]], unicamente in materia [[diritto civile|civile]], [[diritto amministrativo|amministrativa]] e [[diritto tributario|tributaria]].
 
====La notifica eseguita dagli avvocati====
Perchè un avvocato possa eseguire la notifica deve, precedentemente, chiedere l'autorizzazione al proprio consiglio dell'ordine. Questi verificherà se vi siano le condizioni stabilite dalla normativa, ossia che non abbia alcuna sanzione disciplinare.
Per poter notificare l'avvocato deve:
*Essere iscritto all'albo.
*Avere l'autorizzazione del proprio consiglio dell'ordine.
*Essere munito di un registro cronologico, vidimato in ogni foglio dal proprio consiglio dell'ordine.
*Essere in possesso di una procura alle liti, ex art. 83 c.p.c.
Gli avvocati possono notificare anche atti stragiudiziali. In questo caso necessitano di una procura rilasciata dal proprio cliente.
 
===Effetti della notifica===