Malversazione di erogazioni pubbliche: differenze tra le versioni

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La '''malversazione''', nel [[diritto penale]] italiano, è il [[reato]] previsto dall'art. 316 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]].
 
==[[Reato#Elemento_oggettivElemento_oggettivo|Elemento oggettivo]]==
Sussiste il reato di malversazione a danno dello [[Stato]] quando un soggetto non facente parte della [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|pubblica amministrazione]] riceve da un [[ente pubblico]] o dall'[[Comunità Europea|Unione europea]] dei finanziamenti per attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo.
Tale illecito è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
 
==[[Reato#Elemento_soggettivo|Elemento soggettivo]]==
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, ossia la volontà, da parte dell'[[agente (diritto)|agente]], di sottrarre tali finanziamenti per loallo scopo previsto originariamente.<ref>Cassazione penale, sez. VI, 6 giugno 2001, n. 29541
</ref>