Malversazione di erogazioni pubbliche: differenze tra le versioni
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La '''malversazione''', nel [[diritto penale]] italiano, è il [[reato]] previsto dall'art. 316 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]].
==[[Reato#
Sussiste il reato di malversazione a danno dello [[Stato]] quando un soggetto non facente parte della [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|pubblica amministrazione]] riceve da un [[ente pubblico]] o dall'[[Comunità Europea|Unione europea]] dei finanziamenti per attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo.
Tale illecito è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
==[[Reato#Elemento_soggettivo|Elemento soggettivo]]==
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, ossia la volontà, da parte dell'[[agente (diritto)|agente]], di sottrarre tali finanziamenti
</ref>
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