Retroattività: differenze tra le versioni
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La '''retroattività''' è la capacità di un [[atto]] in genere [[norma]]tivo di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore. La commisurazione del rilievo giuridico di un'azione, un atto o di un fatto è perciò, con la retroattività, non limitata ad un dato periodo, in genere posteriore all'entrata in vigore dello strumento giuridico che la rileverà, ma vale per azioni, atti e fatti di qualunque tempo.
La ''non-retroattività'' (o ''irretroattività'') della [[legge]] [[diritto penale|penale]], comune alla maggioranza degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] occidentali, prevede che un [[cittadino]] non possa essere [[processo (diritto)
Parziali [[deroga|deroghe]] al principio di irretroattività della legge penale, solitamente assoluto, si riscontrano qualora, per il principio del [[favor rei]], le nuove norme [[depenalizzazione|depenalizzino]], mitighino o comunque correggano in senso favorevole al [[reo]] precedenti disposizioni; ciò rileva soprattutto quando le nuove norme non abroghino o sconfessino espressamente le precedenti e dunque nel silenzio delle nuove norme potrebbe leggersi un'eventuale ''ultrattività'' della norma precedente. Il principio "''[[tempus regit actum]]''", anch'esso talvolta invocato per connotare la dipendenza delle procedure dalla legge del tempo di riferimento, contiene il limite di non chiarire il punto dell'eventuale rischio di ultrattività.
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[[Categoria:Concetti giuridici generali]]
[[de:Rückwirkung]]
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