Restituzione: differenze tra le versioni

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A causa della diversità delle due situazioni fronteggiate dal rimedio, si discute in dottrina sulla possibilità che non esiste un'unitaria rimedio restitutorio. In effetti a ben vedere nel caso di diritto violato la tutela avrà carattere reale, mentre nell'altro caso necessariamente personale; inoltre nel primo caso avrà ad oggetto la restituzione di uno specifico bene, nel secondo non necessariamente, potendo anche essere uno spostamento di meri valori. Tuttavia per dottrina autorevole<ref>[[Adolfo Di Majo]], ''La Tutela dei Diritti Civili'', 4° edizione, Giuffrè</ref> si tratta di un unico rimedio, in quanto agisce sempre e comunque contro una situazione di fatto che contrasta con quella di diritto, a prescindere poi dalla diversità intrinseca della fattispecie concretamente da tutelare, al quale la restituzione andrà poi adattata.
 
Più difficile è collegare questa forma di tutela, sorta storicamente a ridosso dell'illecito e con forti connotazioni sanzionatorie, all'arricchimento ingiustificato che invece non richiede né un illecito, né una causa ingiusta, bensì la mancanza stessa della causa. È con una [[clausola generale]] l'[http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_VIII#Art._2041_Azione_generale_di_arricchimento art.2041 c.c.] a fornire un divieto di arricchirsi senza causa, ma viene immediatamente ridimensionato dall'articolo successivo che lo relega ad azione sussidiaria, qualora possa essere utilizzata una tutela differente.
 
==Obbligazione restitutoria==