Decreto legislativo: differenze tra le versioni

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==Il procedimento di formazione==
Il procedimento di formazione del decreto legislativo è disciplinato dall'art.1469 della legge n. 400666 del [[1988]], che configura il governo come soggetto competente ad adottare l'atto.
Il decreto va deliberato entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato al [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine, il quale provvederà poi all'emanazione.
Se il Governo non rispetta la legge di delegazione cioè i principi, i criteri contenuti nella legge, si ha il cosiddetto ECCESSO DI DELEGA, ovvero la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità del decreto legislativo.