Giunta comunale: differenze tra le versioni
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==Struttura==
La giunta è un [[organo (diritto)|organo collegiale]] composto dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]], che ne è anche [[presidente]], e da un numero di [[assessore (enti territoriali italiani)|assessori]], stabilito dallo [[statuto comunale]], che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]] (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a
Secondo l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (art.64 c.3 d.lgs 267/2000). Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
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