Atti osceni: differenze tra le versioni
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Il [[reato]] di '''atti osceni''' è previsto e punito dall'art. 527 del [[codice penale italiano]], il quale prevede che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge 104/1992, se la persona offesa dal reato è "handicappata" (oggi si direbbe "diversamente abile") la pena è aumentata di un terzo.
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