Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 rollback  | 
				m +{{stub}} intanto uno stub sul vero significato  | 
				||
Riga 1: 
{{ 
In [[diritto]], la '''copia conforme all'originale''' è un documento che ne riproduce un altro, in genere emesso da una [[pubblica amministrazione]] o da un [[pubblico ufficiale]], e la cui fedele corrispondenza all'originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni. 
L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune. 
Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono esesre tanto pubblici (cioé di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).  
Il [[codice civile]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]]. 
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiari conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio. 
{{diritto}} 
[[Categoria:Diritto civile]] 
 | |||