Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni
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Il [[codice civile]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]].
Il [[D.P.R.]] [[28 dicembre]] [[2000]] n° 445, "[[Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]]", ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] [[4 gennaio]] [[1968]], n. 15.
Precisamente, all'articolo 18 il mentovato decreto stabilisce che "''Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'[[atto]] o [[documento]]. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali''".
Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo [[comma]] che "''L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un [[notaio]], [[cancelliere]], [[segretario comunale]], o altro [[funzionario]] incaricato dal [[sindaco]].''"
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiari conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.
{{diritto}}
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
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