Neminem laedit qui suo iure utitur: differenze tra le versioni
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E' una massima del diritto che tradotto letteralmente significa: ''"Chi esercita un proprio diritto non fa male a nessuno"''. Ciò implica che non è riconosciuta responsabilità (civile) al soggetto (pesona fisica o giuridica) che cagioni un danno se il danno è arrecato nell'esercizio di un diritto (''"ius"'') riconosciuto alla persona (o all'ente pubblico) cui è imputata la colpa del dolo causato (''"qui suo iure utitur"''). Il predetto principio è inoltre correlato all'istituto della responsabilità civile (principio del "'''neminem laedere'''") secondo il quale chi procura un danno lo deve risarcire (ai sensi dell'art. 2043
il dolo è effetto dell'esercizio di un diritto di cui si gode.
[[categoria:diritto civile]]
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