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Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali), l'[[ordinanza]].
 
Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] per la decisione di una [[questione di legittimità costituzionale]]; la riunione o lo scorporo di più procedimenti; l'assenza, per [[legittimo impedimento]], di una delle parti etc.
 
===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?===