Direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati: differenze tra le versioni

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Al costitutore viene accordato il [[diritto esclusivo]] di eseguire o autorizzare la [[riproduzione]] (permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma), la [[traduzione]], l'adattamento, la [[comunicazione]] e la [[distribuzione]] presso il pubblico dell'originale o di copie della banca di dati. Ha inoltre il diritto di «vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi»,
 
In [[Italia]] la direttiva è stata recepita nel [[1999]] con il decreto legislativo 99/169/99<ref>[http://wai.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99169dl.htm DL99169] sul sito della Camera </ref>.
 
==Note==