Lex Cincia: differenze tra le versioni
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La '''Lex Cincia''' è un [[plebiscito]] emanato nel [[204 a.C.]] su proposta del [[tribuno della plebe]] M. Cincio Alimento. Si occupava di regolamentare il fenomeno delle donazioni (è per questo nota anche come ''Lex Cincia de donis et muneribus''<ref>Cicerone, ''De Oratore'' II, 71; Cicerone, ''Epistulae ad Atticum'' I, 20</ref>). Prevedeva limitazioni alle liberalità fra vivi, ad esempio vietava le donazioni fra i coniugi (probabilmente con lo scopo di evitare che i patrimoni dei ''[[pater familias]]'' venissero frammentati, in conseguenza della diffusione dei matrimoni ''sine manu'') e il divieto di donazioni eccedenti un determinato valore (''ultra modurs'') a noi sconosciuto) sempre con lo scopo di evitare la frammentazione dei patrimoni. Un'altra disposizione della legge si occupava delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse farsi versare doni prima di trattare una causa. Questo provvedimento aveva probabilmente lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri.
Si trattava di una ''lex imperfecta'', perché non stabiliva l'invalidità delle donazioni effettuate contro il divieto, né sanzioni per i trasgressori.
==Note==
<references/>
==Bibliotgrafia==
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