Fondazione (ente): differenze tra le versioni

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===Vigilanza===
La fondazione, a differenza dell'associazione, non dispone di un organo come l'assemblea in grado di controllare l'operato degli amministratori e, se del caso, sostituirli o, addirittura, deliberare un'azione di responsabilità nei loro confronti. Lo stesso organo di controllo, oltre a non essere obbligatorio, risulta meno efficace dell'omologo organo di un'associazione o società, in mancanza di un'assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate. Queste considerazioni hanno indotto il legislatore ad affidare la vigilanza sulle fondazioni all'autorità amministrativa ("autorità governativa" nel linguaggio del codice civile).
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L'autorità di vigilanza è la stessa che ha riconosciuto la fondazione, quindi il dirigente dell'ufficio regionale competente o il prefetto. Essa:
*esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione;
*provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
*annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le loro deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;
*può sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un ''commissario straordinario'', qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
*autorizza le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità, esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
 
===Estinzione, liquidazione e trasformazione===
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