Capotreno: differenze tra le versioni

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Durante il viaggio comunica costantemente con una sala operativa eventuali problemi che si sono riscontrati per poi effettuare in corsa, alla prima fermata o all'arrivo gli opportuni interventi. È il "[[pubblico ufficiale]]" del treno.
 
Il Capotreno delle Ferrovie (così come anche gli altri controlloriverificatori dei titoli di viaggio) riveste senza alcun dubbio la qualificaqualità di pubblico ufficiale perché svolge una pubblica funzione amministrativa, questo è stato riconosciuto anche dopo la trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con sentenza S.C. Cassazione n.38389/2009.
 
Pertanto chi dovesse rifiutare di declinare a costui le proprie generalità (se richieste) o le dovesse declinare false, risponderà, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 651 c.p. e 496 c.p. (o 495 c.p., più grave, se le generalità sono destinate ad essere inserite in un atto pubblico, quale é ad esempio il verbale di contestazione di illecito amministrativo). Ovviamente sussisteranno anche tutti gli altri reati specifici a danno dei P.U., quali, ad esempio, artt. 336 c.p. (violenza e minaccia a P.U.), 337 c.p. (resistenza a P.U.), 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio), ecc.
Per il personale delle reti ferroviarie o del trasporto regionale su gomma valgono le "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto." d.P.R. 11 luglio 1980 n.782, per cui è riconosciuta la qualità di p.u. solo ed esclusivamente a coloro che hanno prestato giuramento secondo l'art.5 L.478 del 23 dicembre 1946, come dispone l'art.71 co,4 del già citato d.P.R. n.782/1980,
Se nel commettere il reato di cui all'art. 336 c.p. (o 337 c.p.) si cagionano anche lesioni, a tali reati si aggiungerà il 582 (1° comma) c.p. (lesioni personali) pluriaggravato ex art. 585 c.p. (in riferimento all'art. 576 n. 1 c.p.) e 61 n. 10 c.p. (per aver commesso il fatto per eseguirne un altro - la violenza a P.U. - e per averlo commesso contro un P.U. nell'esercizio o a causa delle sue funzioni). Tutti questi reati sono perseguibili d'ufficio.
 
In caso di offese si configura il reato (questo però procedibile a querela) di ingiuria aggravata per aver commesso il fatto contro un P.U. nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 594 c.p. e 61 n. 10 c.p.).
Si ricordi che il pubblico ufficiale é obbligato a denunciare per iscritto ad un ufficiale della polizia giudiziaria, senza ritardo, ogni reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delladel suasuo funzioneservizio o a causa della stessa, e ciòstesso.

Ciò anche ove l'autore del reato sia ignoto (art. 331 c.p.p.). L'omessa denuncia da parte del P.U. (o la denuncia ingiustificatamente tardiva) costituisce reato (art. 361 c.p.).
 
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