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Per il personale delle reti ferroviarie o del trasporto regionale su gomma valgono le "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto." d.P.R. 11 luglio 1980 n.782, per cui è riconosciuta la qualità di p.u. solo ed esclusivamente a coloro che hanno prestato giuramento secondo l'art.5 L.478 del 23 dicembre 1946, come dispone l'art.71 co,4 del già citato d.P.R. n.782/1980,
 
Si ricordi che il pubblico ufficiale é obbligato a denunciare per iscritto ad un [[ufficiale della polizia giudiziaria]], senza ritardo, ogni reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del suo servizio o a causa della stesso.
 
Ciò anche ove l'autore del reato sia ignoto (art. 331 c.p.p.). L'omessa denuncia da parte del P.U. (o la denuncia ingiustificatamente tardiva) costituisce reato (art. 361 c.p.).