Diritto canonico: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
sostituito benedetto XVI con Benedetto XVI (nome proprio in maiuscolo) e aggiuto link |
m - alcuni pov |
||
Riga 1:
Il '''diritto canonico''' è costituito dall’insieme delle [[Norma (diritto)|norme giuridiche]] formulate dalla [[Chiesa cattolica]], che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il [[diritto ecclesiastico]], che è il diritto con cui gli [[stato|stati
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:
Riga 11:
]]''. 1140]]La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel [[Concilio di Nicea]] ([[325]] d.C.) quando furono trattati i ''canones disciplinares'', ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'[[VIII secolo]]. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ''ius sacrum'', ''ius decretalium'', ''ius pontificium'' e ''ius ecclesiasticum''. Dal [[Concilio Vaticano II]] il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa.
Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal ''diritto divino'' sia dal ''diritto (meramente) ecclesiastico'', ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con
==Caratteristiche==
Riga 17:
===Norme===
Le [[norma (diritto)|norme]] di diritto divino sono ritenute dalla Chiesa di fonte divina (es.: la [[Rivelazione]]) per
===Fonti===
Riga 83:
===Periodo contemporaneo: dal XX secolo===
Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione
[[Pio X]] costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche [[Franz Xaver Wernz]] (1904-1917) e [[Benedetto XV]] promulgò il nuovo codice del 1917
Benedetto XV dà vita alla [Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico]. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.
|