Diritto canonico: differenze tra le versioni

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Il '''diritto canonico''' è costituito dall’insieme delle [[Norma (diritto)|norme giuridiche]] formulate dalla [[Chiesa cattolica]], che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il [[diritto ecclesiastico]], che è il diritto con cui gli [[stato|stati temporali (o ''secolari'')]] regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.
 
In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:
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]]''. 1140]]La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel [[Concilio di Nicea]] ([[325]] d.C.) quando furono trattati i ''canones disciplinares'', ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'[[VIII secolo]]. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ''ius sacrum'', ''ius decretalium'', ''ius pontificium'' e ''ius ecclesiasticum''. Dal [[Concilio Vaticano II]] il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa.
 
Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal ''diritto divino'' sia dal ''diritto (meramente) ecclesiastico'', ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con [[diritto ecclesiastico]] la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da [[diritto ecclesiastico|quanto indicato]] con lo stesso nome dagli stati laici, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo fanno parte tutti i diritti umani intrinsechi alla natura umana stessa; del secondo tutte le regole manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla Tradizione apostolica.
 
==Caratteristiche==
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===Norme===
Le [[norma (diritto)|norme]] di diritto divino sono ritenute dalla Chiesa di fonte divina (es.: la [[Rivelazione]]) per cuila siChiesa ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle di diritto umano scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il [[Papa]] e il [[Concilio Ecumenico]].
 
===Fonti===
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===Periodo contemporaneo: dal XX secolo===
Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione spesso coatta del diritto canonico dagli ordinamenti secolaristatali.
 
[[Pio X]] costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche [[Franz Xaver Wernz]] (1904-1917) e [[Benedetto XV]] promulgò il nuovo codice del 1917, fatto molto bene, col nome di "[[Piano Benedettino]]". [[Pietro Gasparri]] fece la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice.
 
Benedetto XV dà vita alla [Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico]. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.