Procurato allarme: differenze tra le versioni

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[[Codice penale italiano]] ''Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità ''-
 
''Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.''
 
{{Portale|Diritto}}