Verità processuale: differenze tra le versioni
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{{quote|La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura"|Cassazione penale , sez. VI, 1 marzo 1993}}
La '''verità processuale''' è l'insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente la corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto.
Peraltro, alcune violazioni debbono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti temporali (si veda la voce "[[Invalidità_dell'atto_processuale_penale|invalidità dell'atto processuale penale]]"). <br />▼
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Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce tra l'altro che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato confessa un crimine, la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti).
In
La non necessaria corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti principe contro la [[pena di morte
Il processo penale, dunque, non può che accertare -
==Note==
=== Link esterni ===▼
<references/>
[http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html Il concetto di verità, Encicopedia Treccani Online]▼
▲*Encicopedia Treccani Online, [http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html Il concetto di verità
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