Verità processuale: differenze tra le versioni

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{{quote|La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura"|Cassazione penale , sez. VI, 1 marzo 1993}}
Il diritto processuale stabilisce delle regole; se queste vengono rispettate, il risultato è verità in senso giudiziario.
 
La '''verità processuale''' è l'insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente la corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto.
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto di diritti: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale-
Peraltro, alcune violazioni debbono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti temporali (si veda la voce "[[Invalidità_dell'atto_processuale_penale|invalidità dell'atto processuale penale]]"). <br />
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PeraltroIl rispetto delle regole è finalizzato al rispetto di [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, alcuneil risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale. Alcune violazioni debbono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti temporali (si veda la voce "[[Invalidità_dell'atto_processuale_penale|invalidità dell'atto processuale penale]]"). <br />
Un '''esempio''': il codice di procedura penale, all'articolo Articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce tra l'altro che non sono ammesse torture dell'interrogato. Se tale regola venisse violata, e in seguito alla tortura l'interrogato confessasse il crimine, la confessione non sarebbe utilizzabile e dunque non potrebbe essere posta alla base della verità processuale (anche se il fatto confessato fosse realmente accaduto). Oppure, si pensi ad un [http://www.canestrinilex.it/articoli/riconoscimento.html riconoscimento] dell'autore del crimine fatto dalla vittima subito dopo i fatti, magari quale unico presente in borghese fra molti in divisa: il riconoscimento in casi simili potrebbe anche essere considerato non valido perchè le regole (che vogliono il riconoscimento fatto tra più persone affiancate dietro al vetro a specchio il più possibile simili fra loro) non sono state rispettate. "La prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura". (Cassazione penale , sez. VI, 01 marzo 1993Minzolini)
 
Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce tra l'altro che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato confessa un crimine, la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti).
'''La verità processuale può essere diversa dunque dalla realtà''': questo perchè il giudice non ha assistito ai fatti, e le parti ed i loro rappresentanti (avvocati, pubblici ministeri, ..) colgono alcuni aspetti di quanto accaduto.
 
In moltipiù processicasi la sentenza cistabilisce diceuna coseverità processuale diversediversa da quanto in realtà accaduto: la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[assoluzione]] nonostante accerti la responsabilità per i fatti ascritti. Per fare esempi di processi concreti, si pensi agli esiti del processo a Gesù come riferito nella Bibbia. Egli fu condannato (verità processuale) nonostante fosse innocente (realtà).
 
La non necessaria corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti principe contro la [[pena di morte;]]: l'esito del processo (verità processuale) parepuò essere infatti legatoinfluenzato ada troppinumerosi fattori che nondivergono cdall'entranoeffettivo consvolgimento quantodei successofatti, mae piuttostouna contal ilpena modorisulterebbe diperciò riprodurlospropositata (testimonie falsiirreversibile) iall'eventuale distratti,fatto indagini sbagliate, ...)commesso.
 
Il processo penale, dunque, non può che accertare - eo tendere aad accertare - unala sola verità processuale, ''"verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto''" (<ref>cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996, Cuiuli).</ref>
 
==Note==
=== Link esterni ===
<references/>
[http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html Il concetto di verità, Encicopedia Treccani Online]
 
=== LinkCollegamenti esterni ===
*Encicopedia Treccani Online, [http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html Il concetto di verità, Encicopedia Treccani Online]