Verità processuale: differenze tra le versioni
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{{quote|Verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto|cfr. Cassazione penale, quinta sezione, 25 giugno 1996, Cuiuli.}}
La '''verità processuale''' è l'insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente la corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto.
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Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto di [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale. Alcune violazioni debbono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti temporali (si veda "[[Invalidità_dell'atto_processuale_penale|invalidità dell'atto processuale penale]]").
Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce tra l'altro che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato confessa un crimine, la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "''la [[prova]], per risultare idonea all'accertamento dei fatti non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura''"<ref>Cassazione penale, sez. VI, 1 marzo 1993</ref>
In più casi la sentenza stabilisce una verità processuale diversa da quanto in realtà accaduto: la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[assoluzione]] nonostante accerti la responsabilità per i fatti ascritti.
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La non necessaria corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti principe contro la [[pena di morte]]: l'esito del processo (verità processuale) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata (e irreversibile) all'eventuale fatto commesso.
Il processo penale, dunque, non può che accertare - o tendere ad accertare - la sola verità processuale
==Note==
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