Verità processuale: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 3:
La '''verità processuale''' è l'insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]]. Non necessariamente la corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto.
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto
Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188 (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce
In più casi la [[sentenza stabilisce]] una verità processuale diversa da quanto in realtà accaduto: la [[prescrizione]], per esempio, è una formula di [[assoluzione]] nonostante accerti la responsabilità per i fatti ascritti.
La non necessaria corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti principe contro la [[pena di morte]]: l'esito del processo (verità processuale, per l'appunto) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata
Il [[processo penale]], dunque, non può che accertare
==Note==
<references/>
*Encicopedia Treccani Online, [http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/1_Garofoli_concetto_verita.html Il concetto di verità]
|