Immunità diplomatica: differenze tra le versioni
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Per '''immunità diplomatica''' si intende l'insieme di trattamenti particolari concessi agli agenti [[Diplomazia|diplomatici]] stranieri accreditati presso uno [[Stato]] per l'intero periodo del loro soggiorno in quel Paese.
L'istituto è disciplinato dalla [[Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche|Convenzione di Vienna]] del [[1961]] sulle immunità diplomatiche, entrata in vigore nel [[1965]].
L'immunità diplomatica comporta l'inviolabilità personale (particolari misure protettive e divieto di procedere con fermi, arresti o perquisizioni), l'inviolabilità domiciliare ( sia il domicilio inteso come abitazione sul suolo del Paese che domicilio nell'accezione indicante la sede diplomatica nel territorio dello Stato), l'esenzione dalle imposte dirette personali e l'immunità dalla giurisdizione sia civile che penale. Quest'ultima immunità può essere di tipo "personale" o "funzionale". L'immunità funzionale comprende tutti gli atti commessi dall'organo diplomatico nell'esercizio delle sue funzioni: in questi atti il diplomatico agisce come organo del suo Stato e la responsabilità delle azioni che compie ricade sul suo Stato. Per tali atti egli non può essere incriminato neppure dopo avere cessato l'esercizio delle sue funzioni, con la rilevante eccezione rappresentata dai crimini internazionali. L'immunità personale comprende ogni atto privato dell'organo diplomatico. Durante il periodo di esercizio delle sue funzioni l'organo diplomatico è comunque tenuto a rispettare la [[legge]], ma non può essere incriminato neppure per atti commessi in epoche precedenti, mentre alla fine dell'esercizio delle sue funzioni può essere incriminato per tutti gli atti commessi in precedenza e viene meno ogni immunità personale.
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