Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni
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In [[diritto romano]] l'istituto del '''dominium ex iure Quiritium''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la illimitatezza, la imprescrittibilità e l'elasticità. Esso si estendeva ''usque ad celum et usque ad inferos'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievi fiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''[[dominus]]'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''
Il suo diritto era tutelato da un'apposita [[actio in rem]]: la ''[[rei vindicatio]]''.
Per il ''[[ius civile]]'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] (''actio Publiciana'') con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una ''[[exceptio]] rei venditae ac traditae'' per tutelarlo qualora il ''[[dominus]]'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
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