Incidente probatorio: differenze tra le versioni
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|Organo = [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]]; [[Giudice dell'Udienza Preliminare|GUP]]; [[Giudice dibattimentale]] <small> (nel pre-dibattimento) </small>
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L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] con il quale il [[pubblico ministero]] e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Anche se è prescritto durante la fase delle [[indagini preliminari]], non è escluso il suo ricorso nell'[[udienza preliminare]] - in questo caso competente è il [[Giudice dell'Udienza Preliminare|GUP]] che procede - e nella fase predibattimentale.
I presupposti che lo giustificano non sono da ricercare soltanto nell'irripetibilità del mezzo prova da assumere, ben potendo anche consistere in una mera ragione di opportunità (come accade nel caso di una [[perizia]] che se disposta nella fase dibattimentale per la sua complessità determinirebbe una sospensione del [[processo (diritto)|processo]] per oltre 60 giorni).
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