Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni

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'''''"Nemo iudex sine actore"''''' (alla lettera: 'nessun giudice senza attore') è un [[brocardo]] che esprime un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni, essendo considerato corollario del più generale principio di ''terziarità del [[giudice]]''.
In [[diritto]], si usa l'espressione [[lingua latina|latina]] '''''Nemo iudex sine actore''''' ("non c'è giudizio senza attore") per designare il ruolo che gioca un soggetto di diritto in una relazione giuridica.
 
In base al principio il processo può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], nel [[processo civile]] <nowiki>l'</nowiki>''[[attore]]'', che in tal modo esercita l'''[[azione (diritto)|azione]]'' nei confronti dell'altra parte, nel processo civile il ''[[convenuto]]''. E' lo stesso principio espresso dal brocardo ''"[[Ne procedat iudex ex officio]]"'' (alla lettera: 'non proceda il giudice d'ufficio').
Gli strumenti di [[tutela]] amministrativa e giurisdizionale, per essere attivi, presuppongono un atto propulsivo dell'interessato:
spetta ai soggetti interessati la tutela dei propri diritti; il [[risarcimento]] o la restituzione del diritto, infatti, non avrà luogo su iniziativa dell'organo giudiziario o giurisdizionale.
 
{{Portale|diritto|lingua latina}}