Procedura legislativa ordinaria: differenze tra le versioni
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La '''procedura legislativa ordinaria''' (Art. 294 [[TFUE]]), (prima del trattato di Lisbona c.d.
Prevista originariamente in via di eccezione, è ora, con le modifiche operate ai trattati dal [[Trattato di Lisbona]], la regola.
== La procedura ==
La Procedura legislativa ordinaria prevede
===
La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il Parlamento elabora una posizione sul progetto di atto, e la trasmette al Consiglio; se il Consiglio approva tale posizione, l'atto è adottato nella formulazione da quest'ultima prevista. Diversamente, il Consiglio adotta una sua posizione e la comunica al Parlamento. Il Consiglio è tenuto ad informare il Parlamento in modo esauriente dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione.
▲=== Seconda lettura ===
Il Parlamento ha, entro un termine di tre mesi, tre possibilità di azione:
* se il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio o non esprime parere entro il termine stabilito, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
* se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, respinge la posizione comune, l'atto proposto si considera non adottato;
* se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, propone emendamenti alla posizione comune, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. In quest'ultimo caso, entro tre mesi:
** o il Consiglio, a [[Maggioranza_qualificata_nell'Unione_europea|maggioranza qualificata]] (o all'unanimità, se c'è il parere contrario della Commissione), approva tutti gli emendamenti e quindi l'atto in questione si considera adottato ed è sottoscritto dai Presidenti di Parlamento e Consiglio
** oppure il Consiglio informa il Parlamento che non approva tutti gli emendamenti alla posizione comune proposti da quest'ultimo, e quindi il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro sei settimane il Comitato di conciliazione.
===
Il Comitato di conciliazione
===Terza lettura===
Parlamento e Consiglio sono dunque chiamati a pronunciarsi sul progetto comune entro sei settimane:
*se il Parlamento approva a maggioranza dei votanti, ed il Consiglio a [[Maggioranza_qualificata_nell'Unione_europea|maggioranza qualificata]], l'atto è adottato;
*se il progetto viene respinto, o almeno uno dei due organi non si pronuncia, l'atto non è adottato.
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